Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Elenchi fornitori

Elenchi fornitori
QUESITO del 22/01/2007

L'Università di ... ha intenzione di allargare il proprio albo fornitori per beni e servizi (già attivo) anche alle imprese esecutrici di lavori in economia e a trattativa privata, in quanto il divieto posto dall'art. 8.8 L. 109/94 sembra ora essere stato superato dal disposto dell'art. 45 D.Lgs. 163/2006. Si vorrebbe pertanto sapere se si condivide l'orientamento sulla liceità di tale intenzione.

La presente per avere un parere riguardo ai seguenti quesiti: dato per acquisito che è possibile inserire nel programma triennale e nell’elenco annuale di cui all’art. 14 della legge 109/94 un nuovo lavoro pubblico o adeguarlo in modo che recepisca le integrazioni e le modifiche a quelli già precedentemente inseriti apportate con variazioni di bilancio riapprovandolo contestualmente a queste ultime, ci chiediamo se è necessario uno specifico provvedimento di approvazione anche del piano finanziario di cui al comma 9 dell’art. 14 relativo ai nuovi lavori inseriti e, se sì, qual è l’organo competente e se tale piano va approvato con un atto autonomo o può essere deliberato contestualmente alla riapprovazione dell’elenco ed alla variazione di bilancio. Chiediamo inoltre se, nel caso di variazione di bilancio che apporti solo modifiche alle fonti di finanziamento dei lavori già inseriti nel programma triennale e nell’elenco annuale, è necessario procedere all’adeguamento della scheda 1 ed alla riapprovazione.

Elenchi fornitori
QUESITO del 21/12/2007

Si chiedono chiarimenti in relazione alle modalità di inserimento nell’elenco delle imprese per i lavori pubblici da appaltare nell’anno 2008 mediante la procedura ristretta semplificata. In particolare, nel decreto di questo Ufficio che ne disciplina il dettaglio, si fa riferimento all’art. 37, punto 7, del D. Lgs. 163/06, indicando espressamente il divieto di presentare domanda in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano richiesto di partecipare alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Inoltre, nel caso venga presentata domanda sia quale impresa singola sia quale A.T.I., al fine di impedire duplicazione di partecipazioni, si ritene valida la richiesta in associazione temporanea. Quest’Ufficio ha pertanto interpretato il disposto del citato articolo nel senso che il suindicato divieto viene riferito alla domanda di inserimento nell’elenco delle imprese e non già alla partecipazione delle singole gare, per una questione principalmente di certezza ma anche di semplificazione del procedimento e di parità di trattamento. Si chiede la compatibilità di questa previsione con quella indicata al punto 12 dello stesso articolo quando prevede che la ditta invitata singolarmente possa presentare offerta per sè o quale mandatario di un raggruppamento nelle procedure ristrette o negoziate. Si chiede inoltre un chiarimento sull’applicabilità della Legge 27/03 e s.m.i. per l’affidamento di lavori relativi alle procedure di gara non ancora iniziate.

A seguito Comunicato Autorità vigilanza del 15.09.2010 si chiede se costituisce un obbligo per un Comune la costituzione di elenchi di cui all'art.45 del D.Lgs.vo 163/2006. Se si, in quale modalità?

D27. La stazione appaltante è obbligata a istituire gli elenchi di Operatori economici?

D28. La stazione appaltante può far gravare i costi per la tenuta degli elenchi agli stessi operatori economici?

D22. In cosa consistono gli elenchi ufficiali di cui all’articolo 45 del Codice dei contratti pubblici? Sono assimilabili agli elenchi di operatori economici di cui all’articolo 125, comma 11, del Codice dei contratti pubblici?

ELENCO OPERATORI ECONOMICI
QUESITO del 16/11/2015

1) Per la formazione dell’elenco di operatori economici preordinato alle procedure negoziate di lavori sotto soglia comunitaria di cui agli artt. 122 comma 7 e 125 d.lgs. 163/2006 (cfr. Determinazione AVCP n. 2 del 6/4/2011), l’elenco medesimo può essere diviso in sezioni per ogni categoria di qualificazione e relative classifiche? 2) Per ragioni di segretezza, allo scopo di evitare che i soggetti invitati a gara vengano a conoscenza dell’elenco degli operatori economici iscritti in cui sono inclusi anche i concorrenti selezionati per la gara in essere, a garanzia dell’autonomia delle offerte, l’elenco degli operatori economici può essere secretato? E in caso di richiesta di accesso agli atti per la visura dell’elenco, se secretato, può essere respinta? (tuttavia è il caso di rilevare che sussistendo l’obbligo di indicare nell’avviso di aggiudicazione i nominativi di tutti i concorrenti invitati a gara, dopo la pubblicazione di più avvisi è facile per chiunque ricostruire l’elenco degli operatori economici iscritti in elenco).

Servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a €100.000 e inferiore alla soglia comunitaria (418.000 in quanto settore speciale) Avendo pubblicato sul sito nostro come stazione appaltante l’avviso di indizione di una gara di progettazione e avendo nei termini risposto soltanto 3 soggetti, è possibile estendere la procedura di gara ai sensi dell’art. 61 (al quale la linea guida 1 rinvia per tali fattispecie) anche ad altri fornitori che non hanno risposto all’avviso del sito? Ampliamento ritenuto utile considerato l’importo significativo della prestazione, che ammonta a circa 180.000€, appellandomi anche ai principi generali di proporzionalità e maggior concorrenza? Tale estensione non presenta il rischio di incorrere in ricorsi da parte dei 3 soggetti che hanno manifestato interesse?